PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. I comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo sono distaccati dalla regione Veneto e aggregati alla regione Trentino-Alto Adige, nell'ambito della provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o le integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che sono strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1 del presente articolo, applicando, ove necessario, la procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

      3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.